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dallo statuto
Art. 12
Il Nobil Collegio degli Orefici ha un presidente e quattro Consiglieri ai quali spetta la direzione e l’amministrazione del Sodalizio e che compongono il Consiglio Direttivo. Essi dovranno essere scelti necessariamente tra i soci ordinari. In omaggio alla tradizione del Nobil Collegio degli Orefici, il Presidente ha il titolo di Console Camerlengo ed a norma dell’art.25 del presente statuto, il Vice Presidente, ha il titolo di Primo Console e i Consiglieri hanno il titolo di Console.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rieletti. Il Camerlengo non può essere eletto per più di tre volte consecutive.
Art. 13
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rieletti.
Alla carica di Sindaco possono essere elette anche persone al di fuori dei soci del Nobil Collegio degli Orefici.
Art. 14
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere rieletti. Alla carica di Proboviro possono essere eletti anche i soci onorari.
Art. 15
Il Console Camerlengo, i Consoli, i Sindaci ed i Probiviri saranno eletti dall’Assemblea Generale dei soci.
Articolo 36
Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, o, se eletti decadono dall’Ufficio i parenti e gli affini dei componenti il Consiglio Direttivo sino al quarto grado e coloro che abbiano con il Nobil Collegio degli Orefici un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita (art.2399 C.C.). |